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Interessi di mora e 40 euro: il calcolo con il D.Lgs. 231/2002

Tasso BCE + 8 punti: 10,40 % nel secondo semestre 2026. Come calcolare gli interessi di mora giorno per giorno, i 40 euro forfettari e le clausole nulle.

Pubblicato il · 5 min di lettura · Fonti ufficiali

In sintesi

  • Tra imprese, e tra imprese e pubblica amministrazione, gli interessi di mora decorrono dal giorno dopo la scadenza, senza messa in mora (D.Lgs. 231/2002, art. 4).
  • Il tasso legale è il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti: 10,40 % annuo per il secondo semestre 2026, secondo il comunicato del MEF in Gazzetta Ufficiale.
  • Calcolo: importo dovuto × tasso × giorni di ritardo ÷ 365. Una fattura di 4.200 euro pagata con 30 giorni di ritardo: 35,90 euro di interessi.
  • Si aggiunge un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento delle spese di recupero, dovuto senza messa in mora.
  • Una clausola che esclude gli interessi di mora è nulla; una che esclude i 40 euro si presume gravemente iniqua.

A chi si applica

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea sui ritardi di pagamento, riguarda le transazioni commerciali: i contratti tra imprese (compresi i professionisti) o tra imprese e pubbliche amministrazioni che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro un prezzo.

Non si applica ai consumatori. Con un cliente privato valgono gli interessi al tasso legale del codice civile, in linea generale dalla messa in mora: vedi il cliente non paga.

Interessi automatici, senza messa in mora

L’articolo 4 è chiaro: gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se il contratto non fissa un termine, questo è di 30 giorni dal ricevimento della fattura (o dalla consegna delle merci o della prestazione, se la data di ricevimento della fattura è incerta).

Tra imprese, un termine superiore a 60 giorni è possibile solo se pattuito espressamente, provato per iscritto e non gravemente iniquo per il creditore. Con una pubblica amministrazione il termine è di 30 giorni, al massimo 60 in casi particolari.

Il tasso: BCE + 8 punti

Il saggio degli interessi legali di mora è il tasso di riferimento della Banca centrale europea (tasso delle principali operazioni di rifinanziamento) maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è quello in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze lo pubblica ogni semestre in Gazzetta Ufficiale.

PeriodoTasso di riferimentoInteressi di mora (B2B)Fonte
1° semestre 20262,15 %10,15 %Comunicato MEF, GU n. 15 del 20/01/2026
2° semestre 20262,40 %10,40 %Comunicato MEF, GU n. 163 del 16/07/2026

Per il primo semestre 2027 bisognerà attendere il comunicato del MEF di gennaio 2027. Tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, nei limiti dell’articolo 7 (nessuna clausola gravemente iniqua per il creditore).

Il calcolo, giorno per giorno

Gli interessi di mora sono interessi semplici, calcolati sui giorni di ritardo. L’importo dovuto comprende l’IVA indicata in fattura.

Interessi = importo dovuto × tasso annuo × giorni di ritardo ÷ 365

Esempio

Fattura di 4.200 euro IVA inclusa, scadenza 15 settembre 2026, pagata il 15 ottobre 2026: 30 giorni di ritardo, tutti nel secondo semestre 2026, quindi al 10,40 %.

  • 4.200 × 10,40 % = 436,80 euro per un anno intero di ritardo;
  • 436,80 × 30 ÷ 365 = 35,90 euro di interessi;
  • più 40 euro di importo forfettario;
  • totale richiedibile oltre al capitale: 75,90 euro.

Se il ritardo si estende su due semestri, il metodo più fedele al testo è calcolare ogni periodo con il tasso del semestre corrispondente. Attenzione anche all’importo di partenza: se il cliente ha trattenuto una ritenuta d’acconto o applica lo split payment, il dovuto è inferiore al totale della fattura.

I 40 euro forfettari

L’articolo 6 riconosce al creditore, oltre agli interessi, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento delle spese di recupero, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Resta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (per esempio quelli di un avvocato).

Le clausole che non valgono

  • Una clausola che esclude gli interessi di mora è sempre considerata gravemente iniqua, quindi nulla (art. 7).
  • Una clausola che esclude il risarcimento dei 40 euro si presume gravemente iniqua.
  • Se il creditore è una PMI e il debitore no, un termine di pagamento superiore a 60 giorni si presume gravemente iniquo.
  • La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Non è obbligatorio indicare interessi e 40 euro in fattura: sono dovuti per legge. Ricordarli nelle condizioni generali e nei solleciti aiuta però il cliente a prendere sul serio la scadenza.

E Le Frac?

In Francia Le Frac calcola già penalità e indennità di ritardo nei solleciti. La versione italiana, con il tasso BCE + 8 punti e i 40 euro del D.Lgs. 231/2002, è in preparazione e non è ancora disponibile. I piani attuali sono nella pagina dei prezzi.

Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi di mora nel secondo semestre 2026?

Il 10,40 % annuo: tasso di riferimento BCE del 2,40 % maggiorato di 8 punti, come da comunicato del MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026.

Devo sollecitare il cliente perché gli interessi decorrano?

No, tra imprese decorrono dal giorno successivo alla scadenza senza costituzione in mora (art. 4 D.Lgs. 231/2002).

Posso chiedere i 40 euro a un cliente privato?

No. Il D.Lgs. 231/2002 riguarda solo le transazioni tra imprese o con la pubblica amministrazione. Con un consumatore valgono gli interessi al tasso legale del codice civile.

Gli interessi si calcolano sull’importo con o senza IVA?

Sull’importo dovuto, che secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 231/2002 comprende l’imposta indicata in fattura.

Fonti

  1. Normattiva — D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (testo vigente) (normattiva.it)
  2. Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 163 del 16/07/2026, comunicato MEF sul tasso di riferimento (26A03514) (gazzettaufficiale.it)
  3. Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 15 del 20/01/2026, comunicato MEF sul tasso di riferimento (26A00172) (gazzettaufficiale.it)
  4. EUR-Lex — Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento (eur-lex.europa.eu)

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