Prima di sollecitare: tre verifiche
- La fattura è arrivata? Controlli la ricevuta dello SdI. Con una ricevuta di impossibilità di recapito la fattura è emessa ma il cliente potrebbe non averla vista: va avvisato con un altro mezzo.
- Qual è la scadenza? Se il contratto non dice nulla, tra imprese il termine è di 30 giorni dal ricevimento della fattura (D.Lgs. 231/2002, art. 4, c. 2). Un termine oltre 60 giorni tra imprese deve essere pattuito espressamente e provato per iscritto.
- Quanto deve davvero? Un cliente che trattiene la ritenuta d’acconto o applica lo split payment paga meno del totale della fattura, e lo fa legittimamente. Vedi contenuto obbligatorio della fattura.
Il sollecito di pagamento
Il primo passo è un sollecito cortese: un’e-mail che ricorda numero e data della fattura, importo, scadenza e coordinate bancarie. Molti ritardi sono dimenticanze o problemi di processo interno del cliente (fattura non registrata, approvazione in sospeso): un promemoria qualche giorno prima della scadenza e un sollecito pochi giorni dopo risolvono la maggior parte dei casi.
Se non arriva risposta, una telefonata e un secondo sollecito più fermo, che ricorda gli interessi di mora e i 40 euro previsti dalla legge per i ritardi tra imprese, di solito bastano. Il calcolo è spiegato in interessi di mora e 40 euro.
La messa in mora
La costituzione in mora è la richiesta di pagamento fatta per iscritto (codice civile, art. 1219: «intimazione o richiesta fatta per iscritto»). Il suo peso cambia secondo il cliente:
- Cliente impresa o professionista: gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, senza messa in mora (art. 4, c. 1). La lettera serve comunque a fissare per iscritto la richiesta e i conteggi.
- Cliente consumatore: il D.Lgs. 231/2002 non si applica. Gli interessi al tasso legale (art. 1284 c.c.) decorrono in linea generale dalla messa in mora; dalla domanda giudiziale si applica il tasso previsto per le transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma).
La lettera indica le fatture, l’importo, un termine per pagare e le conseguenze in caso di mancato pagamento. È buona pratica inviarla con un mezzo che lasci traccia dell’invio e della consegna, come la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC.
Diffida ad adempiere: attenzione alle conseguenze
La diffida ad adempiere dell’articolo 1454 del codice civile è un’altra cosa: si intima per iscritto all’altra parte di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni salvo accordo diverso o usi, dichiarando che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto.
Usi la diffida ad adempiere solo se vuole davvero chiudere il rapporto con il cliente (per esempio un contratto di fornitura continuativa). Per farsi pagare una fattura basta la messa in mora.
Il decreto ingiuntivo
Se il cliente continua a non pagare, il decreto ingiuntivo (codice di procedura civile, art. 633 e seguenti) permette di ottenere un ordine di pagamento dal giudice senza un processo ordinario, purché si tratti di una somma liquida e il credito sia provato per iscritto.
| Punto | Regola |
|---|---|
| Prova scritta (art. 634) | Per i crediti di imprese e professionisti valgono gli estratti autentici delle scritture contabili; dopo il D.Lgs. 164/2024 l’articolo cita espressamente le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio |
| Giudice competente (art. 7) | Giudice di pace fino a 10.000 euro, tribunale oltre |
| Tempi (art. 641) | Il giudice provvede entro 30 giorni dal deposito del ricorso; il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione (50 se risiede in un altro Stato UE) |
| Esecuzione provvisoria (art. 642) | Possibile, tra l’altro, se il credito si fonda su cambiale, assegno, atto notarile o su un documento sottoscritto dal debitore che riconosce il debito, o se c’è pericolo nel ritardo |
Prima di depositare il ricorso, si rivolga a un avvocato: valuterà la strategia, i documenti e i costi del caso concreto.
Per preparare il fascicolo, raccolga: il file XML della fattura e la ricevuta di consegna dello SdI, il contratto o il preventivo accettato, i solleciti inviati e la lettera di messa in mora.
Chi può sollecitare per Lei
Il recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi è un’attività soggetta a licenza del Questore (TULPS, art. 115). Un software che invia i solleciti a nome dell’impresa creditrice, su sua decisione, resta uno strumento; affidare la pratica a una società di recupero è un’altra scelta, che richiede un operatore autorizzato.
Le Frac funziona proprio così in Francia: i solleciti partono a nome dell’azienda, che resta padrona delle sue decisioni. La versione per l’Italia non è ancora disponibile; i piani attuali sono nella pagina dei prezzi.
Domande frequenti
Devo mettere in mora un’impresa per avere gli interessi di ritardo?
No. Tra imprese gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza senza bisogno di costituzione in mora.
Diffida ad adempiere e messa in mora sono la stessa cosa?
No. La messa in mora è una richiesta scritta di pagamento. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) fissa un termine di almeno 15 giorni, salvo accordi diversi, scaduto il quale il contratto è risolto di diritto.
La fattura elettronica basta per chiedere un decreto ingiuntivo?
L’articolo 634 c.p.c., dopo il D.Lgs. 164/2024, cita espressamente le fatture elettroniche trasmesse tramite SdI tra le prove scritte utilizzabili da imprese e professionisti. Un avvocato valuterà se servono altri documenti nel Suo caso.
Quanto tempo ha il cliente per opporsi al decreto ingiuntivo?
Quaranta giorni dalla notifica, cinquanta se risiede in un altro Stato dell’Unione europea (art. 641 c.p.c.).
Fonti
- Normattiva — D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) (normattiva.it)
- Normattiva — Codice civile, art. 1219 (costituzione in mora) (normattiva.it)
- Normattiva — Codice civile, art. 1284 (saggio degli interessi) (normattiva.it)
- Normattiva — Codice civile, art. 1454 (diffida ad adempiere) (normattiva.it)
- Normattiva — Codice di procedura civile (art. 7, 633, 634, 641, 642) (normattiva.it)
- Normattiva — R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 115 (normattiva.it)
Questo articolo riassume i testi ufficiali per aiutarLa a organizzarsi. Non sostituisce la consulenza personalizzata del Suo commercialista.